Smaltimento Calcinacci e Rifiuti Edili, cosa dice la normativa

Come tutti sanno ogni volta in cui si procederà alla demolizione o alla ristrutturazione della propria unità abitativa si produrranno inevitabilmente anche una serie di macerie caratterizzate da calcinacci e rifiuti edili.

Allo stesso tempo, al di là della quantità prodotta, le stesse macerie non potranno essere gettate all’interno della classica raccolta differenziata e si dovranno quindi seguire alla lettera le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Calcinacci e rifiuti edili rientrano all’interno dei rifiuti cosiddetti speciali, supportati da uno smaltimento diverso rispetto all’immondizia tradizionale.

Da differenziare saranno le diverse operazioni effettuate sul proprio immobile in quanto, in presenza di una demolizione totale, il materiale di scarto ricavato risulterà estremamente maggiore rispetto alla singola ristrutturazione di una stanza.

Che cosa fare dunque in questi casi? A seconda delle diverse quantità prodotte si dovranno seguire una serie di regole, rivolgendosi generalmente alle ditte specializzate nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Sulla base delle macerie da demolizione o ristrutturazione sono sorte diverse aziende incentrate interamente sul settore specifico, le quali prevederanno un costo per la manodopera di carico e dello smaltimento successivo a seconda del numero dei viaggi e del materiale da recuperare.

Nelle righe seguenti ci occuperemo quindi di approfondire tutto ciò che occorre sapere in merito alla normativa vigente sullo smaltimento delle macerie tratte dai rifiuti edili.

Smaltimento Calcinacci e Rifiuti Edili: tutto quello che occorre sapere

Come accennato all’interno delle righe precedenti in presenza di una demolizione o di una ristrutturazione, a riguardo della propria unità abitativa, si dovranno rispettare una serie di regole vigenti all’interno delle attuali norme.

I rifiuti edili sono detti “speciali”, regolamentate dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la quale stabilisce senza ombra di dubbio che le spese in merito allo smaltimento delle macerie edili spettino al soggetto produttore delle stesse.

Solitamente, nel caso delle demolizioni più ampie, l’incarico sarà svolto direttamente da un’impresa edile che si occuperà in automatico anche dello smaltimento dei rifiuti speciali stessi, sommando i costi relativi all’operazione all’interno del proprio operato.

In assenza dell’inserimento della voce a riguardo dello smaltimento dei rifiuti edili all’interno del contratto ci si dovrà invece rivolgere ad una seconda ditta.

I rifiuti speciali edili dovranno essere smaltiti all’interno di discariche apposite, destinati successivamente a specifici impianti di trasformazione. In alcuni comuni italiani tuttavia esistono particolari norme prevedenti la possibilità, per i rifiuti speciali edili di minima quantità, di poter essere trasportati all’interno delle isole ecologiche presenti sul territorio.

Anche all’interno delle isole ecologiche di competenza i rifiuti edili dovranno essere destinati allo spazio specifico riservato al resto del materiale simile. I materiali come roccia e terra, non propriamente definibili come macerie ma derivanti da scavi, come stabilito dalla legge n°2 del 2009, dovranno invece essere recuperati al fine di eseguire opere di giardinaggio nella stessa area di cantiere.

I materiali interni alla struttura abitativa dovranno invece essere smaltiti in maniera appropriata a seconda dei differenti materiali come ferro, legno, piastrelle, cartongesso e via elencando.

Per le quantità dei rifiuti considerati pericolosi e macerie superiori ai 30 kg totali occorrerà inoltre un documento di accompagnamento specifico per lo smaltimento al fine di rintracciare sempre la provenienza degli stessi.

Torna in alto